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CONTENITORE di SICUREZZA PER BIOPSIE - BIOREJAR BRJ30
Brj è un contenitore di sicurezza pre-riempito con formaldeide al 4%p/v (10% v/v) a circuito chiuso
per la conservazione ed il trasporto di reperti istologici e biopsie.
Brj coniuga la facilità di utilizzo con la necessaria capacità di proteggere l'utilizzatore dagli aspetti tossici della formaldeide.
Il Brj si presenta come un sistema compatto, grazie al suo principio di funzionamento innovativo il campione repertato viene messo a contatto con la formaldeide con la semplice pressione del tasto posto sul coperchio del Brj, salvaguardando la salute dell'operatore.
Il contenitore presenta un diametro esterno di 48 mm ed un'altezza di 60 mm. Ha una capienza di 50 ml e dispone al suo interno di 35 ml di formaldeide 4%p/v (10% v/v) in soluzione acquosa tamponata.
Prodotto e certificato in Italia da Desitec srls.
Massima trasparenza del contenitore per un'ottima visione interna.
Tappo ergonomico per un'agevole apertura.
Garanzia totale di immersione del reperto istologico in ogni condizione, grazie al sistema Brj esclusivo.
Estrema facilità di visione dello stato in cui si trova il Brj.
valvola interna in posizione 1 = sistema pronto all’uso e sicuro
valvola interna in posizione 2 = sistema attivo
Serbatoio preriempito con miscela inerte, studiato per aiutare l'operatore nel distacco del reperto senza comprometterlo.
Ampia superfice disponibile per l'apposione dell'etichetta identificativa, disponibile nella confezione.
Il prelievo del reperto dal Brj può avvenire direttamente dal contenitore oppure aiutandosi estraendo il cestello.
Display da 5 pezzi per una facile trasportabilità,
contenuto in un astuccio da 25 pezzi.
Scatola da 8 astucci.
E' classificato secondo il regolamento (UE) 2017/746 articolo 48-allegato VIII regola 5 classe A.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (ULTIMA VERSIONE 14 NOVEMBRE 2020) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO:LA FORMALDEIDE È DICHIARATA CANCEROGENA DI CLASSE 1B E MUTAGENA DI CLASSE 2. AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2004/37/CE (ULTIMA VERSIONE 26 LUGLIO 2019) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: il datore di lavoro garantisce che l'agente cancerogeno o mutageno sia, per quanto tecnicamente possibile, fabbricato e utilizzato in un sistema chiuso.